Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto il Governo intende fornire una risposta all'esigenza, da tempo avvertita dalle forze politiche e dai cittadini, di rafforzare le misure a tutela della segretezza del voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Infatti, la disponibilità e l'utilizzazione a livello di massa di strumenti telematici e informatici quali i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici rendono possibili il controllo e il condizionamento dell'esercizio del diritto di voto.
      Le disposizioni contenute nell'articolo 1 introducono nell'ordinamento una nuova fattispecie contravvenzionale intesa a contrastare le condotte strumentali alla commissione dei reati elettorali, comunemente indicati con la complessiva denominazione di «voto di scambio», previsti e puniti dagli articoli 96 e 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dagli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
      La nuova fattispecie, ancorché finalizzata a prevenire la commissione di reati previsti dal citato testo unico per la elezione della Camera dei deputati, esplica la propria efficacia in tutti i tipi di consultazione e trova applicazione, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, anche nelle consultazioni disciplinate dalle leggi regionali.
      Così come avviene per gli altri reati elettorali, anche nel caso di specie non si ritiene di dettare specifiche disposizioni sostanziali e procedurali o norme applicative ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione della nuova fattispecie contravvenzionale, in quanto i normali poteri attribuiti alle Forze di polizia e alla polizia giudiziaria sono sufficienti a garantire il rispetto del divieto.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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